GIOVACCHINO CARNESECCHI ANNO 1799 : contadino o mezzadro a Scarperia

 

la vicenda del Carnesecchi viene evocata alle pagine 149 e 150 del libro : Saggio di un corso di legislazione rurale: estratto delle conferenze tenute nella biblioteca dello IER dell'accademia dei Geogofili l'anno 1845

 

 

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i creditori non potendo rivalersi su Giovacchino privo di risorse economiche affermano di aver venduto i manzi a Giovacchino solo nella sua veste di mezzadro dei Masantini di Scarperia. Non e' chiaro se e come abbia fatto Giovacchino a far sparire i manzi , senza che i manzi si siano potuti recuperare

Le tre vendite sono chiaramente molto incaute ma proprio perche' sono tre presentano aspetti strani : tre incauti ?

 

 

Giovacchino Carnesecchi contadino dei signori Masantini di Scarperia aveva comprato fra il Settembre e l'Ottobre del 1799 tre paja manzi, che uno da Domenico Bosi agente dei signori Palmieri per scudi 102 , un altro dal signor Cammillo Pierattini per scudi 75, e il terzo dal signor Domenico Galeotti per scudi 60.

Non essendo stato pagato il prezzo dei detti manzi ai respettivi venditori, il Bosi agente dei signori Palmieri intimò i signori Masantini proprietarj dei poderi di cui era colono il Carnesecchi. Negarono questi d'esser tenuti al pagamento del prezzo dei buoi acquistati dal loro colono. il Vicario Regio di Scarperia gli dichiarò obbligati al pagamento di detta somma , e per la medesima confermò l' intimazione fatta dal Bosi.

Questa disputa fu portata in appello dai Masantini avanti il Magistrato Supremo; e vi furono portate in forza di Rescritto Sovrano anco le altre due dipendenti dalle vendite fatte al Carnesecchi dai signori Pierattini e Galeotti, per doversi sulle medesime decidere tamquam in prima.

il Magistrato Supremo, con Decis. del 20 agosto 1802 Relat. Maggi, giudicò doversi assolvere i signori Masantini dalle domande non solo del Bosi Agente dei signori Palmieri, quanto da quelle dei signori Pierattini e Galeotti, e ciò perchè ritenuto in fatto che i detti manzi non erano serviti per la stalla dei podere lavorato dal contadino Carnesecchi , e non erano stati in quella condotti nè ritenuti; in primo luogo non sussisteva quanto deducevasi dai signori Bosi, Pierattini e Galeotti che i signori Masantini non avendo fattore o agente di beni propriamente detto, dovessero intendersi aver conferita I'agenzia al contadino Carnesecchi; in secondo luogo perchè anco trattandosi ,di di fattore , questi che si presume destinato a raccorre i frutti dei fondi alla sua amministrazione affidati, non può stipulare contratti diversi senza licenza del padrone medesimo,anc'orchè tali contratti fosser diretti a procurare un lucro, quali sarebbero appunto le compre di bestiame che servir non dovesse alla fattoria nè dovesse introdursi in essa , a differenza delle compre del bestiame che serva alla fattoria e che passi nelle stalle della medesima, e perciò diretto a raccorre il frutto dei terreni ".

 

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I fattori dei nostri tempi corrispondono ai villici degli antichi Romani , denominati anco più tardi Castaldi (l).

Il loro contratto col proprietario dei beni è in sostanza uni' contratto di locazione di opera per la direzione e sorveglianza, si della cultura,come della recollezione dei frutti del fondo (2).’

Da questo cosi limitato oggetto della loro preposizione ne deriva la conseguenza , che l' agente di beni rurali, o fattore, non può contrarre obbligazioni capaci di affliggere il proprietario dei beni alla sua cura e industria atfidati, in tutto quello che eccede , o non è compreso rigorosamente nella istitoria, o sia nel mandato a lui conferito.

Non può peraltro negarsi che, secondo gli usi e consuetudini invalse fra noi, abbiano i fattori anco la facoltà di vendere le raccolte, fare contrattazioni di bestiami e simili altri contratti; ma queste più estese attribuzioni non derivano già dalla natura dell'incarico che vien loro atfidato con preporli ad un'amministrazione di campagna, ma bensi da un tacito ossia presunto mandato, che necessariamente si limita agli atti utili, vale a dire a tutte quelle operazioni ed atti, la cui

(i) Romussio, De re agraria, Lib. 1.0

(2) L. si cum vlllico 16 ff'. de instit. act - L. 8. ff de fundo instructo.

 

preordinazionc ed effetto costituiscono una vera utilità per il proprietario dei beni amministrati (l).

Può dunque dirsi che il fattore o agente di beni di campagna, è il mandatario e istitore del proprietario, in tutto quello che si riferisce alle esigenze della cultura e della recollezione dei frutti: che ne è poi il Gestore in ogni altro rapporto.

Le attribuzioni e le facoltà della prima categoria sono proporzionate all'indole delle funzioni di direzione, di sorveglianza e custodia , che per l'indole propria del contratto intervenuto sono affidate all'agente di beni rurali. Numerarle tutte sarebbe tempo ed opera inutilmente sprecati: bastando sapere il carattere di queste ordinarie attribuzioni, perchè nelle giornaliere occorrenze voi possiate giudicare se ogni nuovo atto o fatto che vi occorra di porre in essere, rientri o nò nei limiti di quell' espresso e preciso mandato , del quale gli agenti di beni rurali trovansi investiti.

Per il completo disimpegno delle sue attribuzioni può pertanto l'agente di beni, comparire in tal qualità innanzi ai tribunali, e convenire i debitori dell'atfidatagli amministrazione. - E questo è privilegio singolarissimo di siffatta specie di mandatarj rurali: perciocchè l' asserzione da loro emessa della loro qualità, si tiene sutficiente a legittimare la loro persona , nè può il convenuto da loro (quando la cosa rientri nelle attribuzioni di sopra designate), chiedere ed esigere la produzione del mandato positivo di procura, del proprietario ch' egli rappresenta (2).

Abbiamo detto di sopra che il fattore non ha mandato nè espresso nè tacito del suo padrone , in quelle cose che eccedono la necessità della cultura e della recollezione dei frutti, o che non appartengono rigorosamente alla categoria degli atti amministrativi.

Da ciò ne deriva che il fattore non può con effetto alienare i beni immobili affidati alla sua sorveglianza, se non è

(1) C. R. in Causa Marrueehl NN. e Sllel , 2 Maggio 1840.

(2) 6. P. Legale Decls. M. T. 5. n. '1.

munito per questo oggetto di una procura o mandato speciale (I).

E per alienazione qui deve intendersi non solamente quella di tutto il dominio, ma anco di una parte di esso, sia colla imposizione di una servitù, sia coll'assoggettamento del fondo a un'ipoteca, o collo smembramento dell' utile dal diretto dominio, sia finalmente con qualunque novazione che egli acconsentisse, riducendo temporario un atfitto perpetuo, o simili, purchè però non si possa giustificare che il di lui l'atto è pervenuto a notizia del padrone, e che il medesimo lo ha rispettato ed approvato.

Non può nemmeno il fattore alienare senza un particolare ordine del proprietario le raccolte non giunte ancora alla loro maturità , e come suol dirsi, in erba : perchè tale alienazione essendo improvida , e sottoponendo il venditore a ricevere un prezzo minore di quello che potrebbe ricavare dalle raccolte mature , se non altro in proporzione dell'interesse del prezzo per tutto quel tempo che ne viene anticipato il pagamento, non può supporsi voluta dal proprietario e padrone del fondo, e cosi non si tiene compresa nel generale mandato dell' agente di beni , o fattore (2).

E non solo per quello riguarda le raccolte non mature, ma anco per le raccolte già maturate quando siano in rispettabili partite, potrebbe dubitarsi e si è dubitato che la relativa facoltà di alienare , sia compresa nel tacito generale mandato dell'agente o fattore , in quanto che questo debba tenersi limitato e ristretto a ciò che riguarda la produzione e raccolta dei frutti, e non la distrazione delle grasce in partite rispettabili (3).

Ance l'acquisto delle grasce a credenza è una contrattazione che secondo le consuetudini vigenti in Toscana , non è nella continenza del mandato ordinario dei Castaldi , agenti di beni

(i) Tes. del For. T. 39. Dec. 15. n. 1. e segg.

(2) Racc. di Decis. Fior. dal 1800 al 1808. Tom. 3. Dec. 229 , e Ann.di Glurisp. Ann. 1840. p. 2. col. 407.

(3) lbid.

 

 

o fattori: e che nell'effetto di essere obbligatorio per il proprietario, deve essere autorizzato con speciale suo mandato, in quantochè sebbene l'acquisto dei generi cereali ordinato o al rinnuovo dei semi o al vitto dei coloni possa in sè stesso e quando sia eseguito a contanti, ravvisarsi come un atto non estraneo all'Amministrazione agraria , non ostante è affatto inverosimile che il proprietario voglia esporsi a rimanere responsabile di tutte le compre fatte a credenza dall' agente , le quali potrebbero non aver limite (1).

Dagli stessi principii deriva che anco la contrattazione dei bestiami da lavoro, quanto può e dee ravvisarsi compresa nel mandato ordinario dell'agente o fattore , sinchè è limitata ai bisogni dell'Amministrazione affidatagli , cosi eccede i limiti del mandato medesimo ogni qualvolta si tratta di bestiame che non è stato introdotto nè ritenuto in alcuna delle stalle della fattoria , che non ha potuto servire per raccorre il frutto dei terreni , precipuo oggetto dell' Amministrazione al fattore affidata (2).

Che se tali sono i limiti che circoscrivono le facoltà degli agenti di beni o fattori, e li fanno considerarè come amministratori dei proprietarj agli effetti segnalati, è giusto che anco i fattori e gli agenti di beni abbiano gli stessi diritti e privilegi degli amministratori, per garantirsi della sodisfazione dei crediti che in talqualità hanno col proprietario del fondo contratti. Quindi se è debito degli agenti e fattori di eseguire al cessare delle loro agenzie la riconsegna degli attrezzi e della mobilia di fattoria, come anco delle grasce e bestiami ,. questa consegna però e l'abbandono della fattoria non può nè dee a carico loro pronunziarsi finchè con il rendimento dei conti non sia rimasto escluso ogni loro credito, ed ogni diritto esercibile sopra gli oggetti ritenuti ed amministrati (3).

(i) Ann. d.i Glurisp. Ann. 1861. p. 2. col. 413.

(2) Racc. di Dec. Fior. dal 1800. al 1808. Tom. 2. Dec. 78. n. 20.

(3) G. P. Leg. 7. Dec 44. n. 8 e 9.

 

 

vedi pagine 267 e seguenti

 

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Non mi e' riuscito di capire se Giovacchino e' vittima di tutta questa situazione , come e' probabile , e che conseguenze ne ha avute lui e la sua famiglia

Che fine hanno fatto i bovi ? questa avrebbe dovuto essere il dato di partenza per la sentenza

Giovacchino e' vittima di un cavillo giuridico dietro cui i Masantini coscientemente si nascondono per non pagare il dovuto ? oppure e' autore di un furto ?

 

 

 

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